Notificazioni: la qualità di "persona di famiglia" del coniuge separato e residente altrove - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28 aprile 2021, n. 11228
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In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.
SEPARAZIONE - Notificazioni – Consegna a persona di famiglia – Onere della prova – Processo civile; Rif. Leg. Art. 139, 145 c.p.c.
autore: Ferrandi Francesca
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