Stalking e violenza sessuale. Vietata la perizia sulla p.o. per valutarne la personalità - Cass. Pen., Sez. III, sent. 3 maggio 2021 n. 16674
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La mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di una donna vittima di violenza sessuale e stalking) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.
Il divieto di perizia sul carattere e la personalità dell'imputato e in genere sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche deve ritenersi esteso alla persona offesa dal reato per identità di fondamento giustificativo, che è quello di evitare indagini somatiche in una valutazione che spetta soltanto al giudice (nel caso di specie, veniva chiesto dall’imputato la perizia sulla p.o. per valutarne la sua inclinazione al mendacio).
Stalking – Violenza sessuale - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova decisiva - Accertamento peritale - Prova decisiva - Esclusione – Conseguenze – Rif. Leg. art. 612 bis cod. pen. e art. 220 cod. proc. pen.
autore: Cianciolo Valeria
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