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Il criterio di selezione dei licenziandi rappresentato dai "carichi di famiglia" - Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 26 aprile 2021, n. 10996

Nel caso di specie, considerato dato incontroverso ed acquisito agli atti di causa che il lavoratore, separato consensualmente, era tenuto a corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia minore, e benchè non risultasse la sussistenza di carichi familiari dalla documentazione fornita dal lavoratore alla parte datoriale, riteneva da questa non assolto l'onere di valutare tutte le situazioni di fatto rilevanti al fine di predisporre una corretta graduatoria conforme ai dettami normativi.

Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 26 aprile 2021, n. 10996; Pres. Berrino, Rel. Cons. Lorito per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riferimento ai "carichi di famiglia" di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, deve essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi.

CARICHI DI FAMIGLIA - Rapporto di lavoro subordinato – Licenziamento; Rif. Leg. L. n. 223 del 1991, art. 5.

 

autore: Ferrandi Francesca