La revisione può conseguire solo a sostanziali sopravvenienze. Tribunale di Ancona, 21 aprile 2021.
In sede di giudizio di revisione il giudice non può procedere ad una nuova valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di divorzio, ma deve limitarsi a verificare se ed in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto.
Non può essere qualificato giustificato motivo ai fini della modifica delle condizioni di divorzio il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in ordine ai criteri di assegnazione dell'assegno di divorzio.
L'istruttoria ha accertato che l'istante conserva una seppur parziale capacità lavorativa, non si è attivata nella ricerca di un lavoro, bensì ai fini del reddito di cittadinanza.
Data l'oggettiva disparità economica e le condizioni di salute, sia la domanda di aumento sia quella di revoca dell'assegno devono essere respinte.
Rif. Leg.: art. 9 L. 898/1970
* si ringrazia l'avv. Manuela Caucci, presidente Ondif Sez. Ancona
editor: Fossati Cesare
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