Asserita incapacità naturale del de cuius e onere della prova - Tribunale di Teramo, sent. 3 settembre 2020
La prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con specifico riferimento al momento della redazione dell'atto, di cui si chiede l'annullamento.
A tal fine non è consentito ricorso ad una presunzione fondata sulla circostanza che il de cuius fosse in un periodo precedente affetto da una patologia relativamente alla quale non è stata determinata clinicamente la concomitanza di una situazione di totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva. Solo in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l'inversione dell'onere della prova con la conseguenza che solo in tal caso occorre provare che nel momento della redazione dell'atto il de cuius fosse in un momento di lucidità.
Successione - Incapacità del testatore - Annullamento contratto - Rif. Leg. art. 428, comma 1, cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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