Convivenza. L'esistenza di un mutuo non si desume dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro - Tribunale Modena, Sent., 26 febbraio 2021
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Colui che agisce per ottenere in restituzione la somma versata a prestito è tenuto a provare ai sensi dell'art. 2697 c.c. gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, che non è contestata nel caso de quo, ma anche il titolo della stessa dal quale derivi, appunto, l'obbligo della restituzione.
Convivenza - Mutuo – Rif. Leg. art. 2697 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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