Convivenza. L'esistenza di un mutuo non si desume dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro - Tribunale Modena, Sent., 26 febbraio 2021
Colui che agisce per ottenere in restituzione la somma versata a prestito è tenuto a provare ai sensi dell'art. 2697 c.c. gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, che non è contestata nel caso de quo, ma anche il titolo della stessa dal quale derivi, appunto, l'obbligo della restituzione.
Convivenza - Mutuo – Rif. Leg. art. 2697 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
|
Mercoledì, 12 Novembre 2025
Maltrattamenti. Rilevanza dell’autosegregazione della vittima e irrilevanza della resistenza della vittima - ... |
|
Mercoledì, 15 Ottobre 2025
Maltrattamenti. Se non c’è convivenza la sola genitorialità non basta - Cass. ... |
|
Giovedì, 18 Settembre 2025
Bambina di due anni. Non può essere disposto un collocamento paritario alternato ... |
|
Lunedì, 15 Settembre 2025
Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Annullamento della sentenza se il reato ... |



