Separazione e liquidazione del compenso professionale - Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ord., 16 aprile 2021, n. 10195
Giovedì, 22 Aprile 2021
Giurisprudenza
| Legittimità
| Avvocato
| Processo civile
| Separazione dei coniugi
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Nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado.
AVVOCATO – Determinazione compensi – Attività professionale – Separazione personale dei coniugi; Rif. Leg D.P.R. n. 115 del 2002, D.M. n. 55 del 2014, art. 4.
editor: Ferrandi Francesca
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