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Violenza sessuale. La concessione dell'amnistia è in contrasto con gli artt. 3 e 8 della CEDU - CEDU, Sez. II, 13 aprile 2021, n. 37882/13 - AFFAIRE E.G. c. Rà‰PUBLIQUE DE MOLDOVA

Nel caso in esame, la Corte EDU si è pronunciata su una questione concernente la violazione del diritto al rispetto della vita privata e del divieto di trattamenti inumani.
Vittima di un episodio di violenza sessuale era una donna, violentata da tre uomini, identificati dalla stessa e giudicati dalle autorità giudiziarie moldave. Due di essi erano stati condannati a pene severe e nei loro confronti era stata posta in esecuzione la pena detentiva. Un terzo aggressore, colpevole di violenza sessuale semplice ai danni della donna, era stato condannato ad una pena di cinque anni di reclusione, ma gli era stata riconosciuta l’amnistia, grazie alla quale si allontanava dal suo Paese. La decisione con cui era stata concessa l’amnistia veniva annullata. La polizia cercava di rintracciarlo mediante l’inserimento nel data base Interpol di un mandato di ricerca e, successivamente, di un mandato di ricerca internazionale, rimasti senza esito.
La Corte di Strasburgo afferma alcuni importanti principi con riflessi evidenti anche per il nostro Paese. Due in particolare i principi da sottolineare: il primo, secondo cui l’amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate nei casi di tortura o maltrattamenti posti in essere da parte di funzionari statali, principio che secondo la Corte trova applicazione anche agli atti di violenza commessi da privati. Il secondo è che la concessione della grazia o dell’amnistia riguardano questioni di diritto interno di ciascuno Stato membro non incompatibili con il diritto internazionale, salvo quando riguardano atti che costituiscono gravi violazioni di diritti umani fondamentali.
La Corte ricorda, come ha già fatto in altre sentenze (Y c. Bulgaria, 20 febbraio 2020, n. 41990/18, §§ 63-64, e i casi ivi citati) che la violenza sessuale di gruppo e la violenza sessuale in genere sono “trattamenti” compresi nell'ambito dell’art. 3 della Convenzione e che investono valori fondamentali ed aspetti essenziali della "vita privata" ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.
Secondo Strasburgo, la violenza sessuale costituisce una grave violazione del diritto della vittima ad essere protetta da atti di aggressione all’incolumità fisica e psichica, e, dunque, concedere l’amnistia all’autore di una violenza sessuale è in contrasto con gli obblighi positivi incombenti allo Stato, ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione EDU.
La sentenza è disponibile in lingua francese.
Violenza sessuale - Rif. Leg. art. 3 e 8 CEDU

Valeria Cianciolo