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Cessazione della convivenza familiare, assegnazione della casa e appropriazione indebita - Trib. di Modena, sez. pen., sentenza 26 febbraio 2020, n. 337

La vicenda in oggetto trae origine dalla burrascosa cessazione della convivenza familiare intervenuta fra la B. ed il T., proprietari in diversa quota dell’immobile nel quale vivevano insieme al figlio minore della coppia S. e all’altro figlio di B., nato da precedente legame della donna.
Nella fattispecie in esame la madre, in seguito ai gravi eventi occorsi nella disgregazione, si è inizialmente allontanata dalla dimora familiare insieme al figlio minore, ha incardinato procedimento civile ex art. 337 bis c.p.c. ed ha fatto rientro nella casa familiare a seguito dell’emissione del provvedimento provvisorio di assegnazione, in tale occasione avvedendosi della medio tempore intervenuta asportazione - da parte dell’ex convivente - di beni, arredi e parti funzionali dell’abitazione, anche tramite rimozione dei summenzionati accessori incorporati all’immobile.
Nelle more dell’udienza - in sede civile - per l’affidamento ed il mantenimento del figlio minore S., nonché per l’assegnazione dell’abitazione, il padre - ivi rimasto, a seguito dell’allontanamento della madre insieme ad entrambi i figli - ha infatti asportato dalla casa familiare, oltre a beni mobili personali della ex convivente come libri, oggetti e monili, anche numerosi arredi accessori all’abitazione stessa, giungendo a smontare ed asportare cucina, impianti tecnologici, ringhiere di un balcone, tettoia, recinzione del giardino, lampadari etc.
La pronunzia modenese appare di interesse in primo luogo laddove sottolinea il contrasto giurisprudenziale in materia di applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 649 c. p. alla convivenza, onde prendere posizione sul punto e specificare che in caso di sua cessazione il reato è punibile e sottoposto a procedibilità a querela.
In secondo luogo, la decisione modenese appare di particolare interesse sotto ulteriore profilo, derivante dalla affermata rilevanza della condotta posta in essere da T. nel periodo intercorrente fra il deposito da parte di B. del ricorso diretto ad ottenere l’assegnazione dell’abitazione ed il primo provvisorio provvedimento giudiziale attributivo della stessa.
Ebbene, la sentenza modenese riconosce giuridica tutela anche a detto particolare periodo in cui, pur essendo la convivenza di fatto già cessata per l’intervenuto allontanamento dalla casa del genitore richiedente l’assegnazione, in attesa di decisione sulla controversia civile, occorre approntare adeguata protezione alla situazione di aspettativa di detto genitore, solo successivamente divenuto collocatario della prole e, dunque, assegnatario dell’abitazione familiare.
Al riguardo, per la rilevanza del rapporto di fatto con il complesso funzionale dei beni che arredano la casa familiare, si segnala la giurisprudenza di legittimità in materia di termine per proporre querela per il reato di appropriazione indebita dall'effettiva immissione nel possesso della casa, anche in presenza di provvedimento di assegnazione antecedente, ovvero dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'altro di invertire il possesso del bene.

Avv. Simona Galante del Foro di Modena

Martedì, 20 Aprile 2021
Giurisprudenza | Merito | Assegnazione della casa | Convivenze | Diritto penale della famiglia Sezione Ondif di Modena
Tribunale di Modena, Sez. Pen., Sent., 26 febbraio 2020, n. 337; Pres. F. M. Meriggi, Giudice C. Clò, Giudice E. Quattrocchi. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Nota Avv. Simona Galante per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella convivenza, quella esistente sui mobili della casa familiare è una situazione di compossesso, che non consente né all’uno né all’altro l’appropriazione unilaterale dei beni. Situazione questa non modificata nel periodo in cui, a seguito dell’allontanamento, l’assegnazione della abitazione è sub judice, tale controversia investendo l’assegnazione non delle sole mura, ma dell’abitazione quale complesso, in cui sono congelati i rapporti funzionali con gli oggetti di arredo.

DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA - Appropriazione indebita - Assegnazione della casa - Cessazione della convivenza; Rif. Leg. 337-bis c.p.c. e 649 c.p.

autore: Ferrandi Francesca