I coeredi nella divisione hanno il diritto di ottenere beni di valore pari alla quota che gli compete - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 12 febbraio 2021, n. 3675
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Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.
Successione - Divisione ereditaria - Fatta del testatore - Norme per la formazione delle porzioni – Rif. Leg. art. 727 e 733 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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