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L'accettazione dell'eredità  devoluta per legge non realizza il requisito del titolo proveniente "a non domino" - Cass. Civ., Sez. II Sent., 4 febbraio 2021, n. 2612

Lunedì, 1 Marzo 2021
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. civ., Sez. II Sent., 4 febbraio 2021, n. 2612 – Pres. Picaroni, Cons. Rel. D’Ascola per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'accettazione dell'eredità devoluta per legge costituisce una manifestazione unilaterale di volontà del successibile, non del suo dante causa, con l'effetto di far acquistare l'eredità a norma dell'art. 459 c.c. e non in forza di disposizioni del "de cuius". Essa, pertanto, non essendo riconducibile nello schema negoziale dell'atto traslativo della proprietà, non concreta il requisito del titolo proveniente "a non domino", astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e non può, per l'effetto, determinare l'acquisto della proprietà di un bene mobile ai sensi dell'art. 1153 c.c.
La domanda di restituzione di un bene già oggetto di furto, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso di esso, introduce un'azione di rivendica e non di restituzione, con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante. Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto un bene mobile (nella specie, un dipinto attribuito a Renoir), l'attore non può limitarsi a dimostrarne il possesso - che può derivare anche da rapporti non traslativi della proprietà - all'epoca del furto, occorrendo, al contrario, che ne alleghi e provi, a tale momento, l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c. e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento.


Acquisto della proprietà di mobili - Titolo idoneo al trasferimento della proprietà - Accettazione dell'eredità devoluta per legge - Titolo proveniente "a non domino" – Rif. Leg. artt. 459 e 1153 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria