inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Nuovo principio della S.C. in tema di assicurazione sulla vita e pagamento a favore degli eredi del terzo - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 15 aprile 2021, n. 9948

Lunedì, 19 Aprile 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. III, Sent., 15 aprile 2021, n. 9948; Pres. Frasca, Rel. Cons. Fiecconi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La disposizione di cui all’art. 1412 c.c., comma 2, in base alla quale, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. Ne consegue che, qualora in detto contratto il terzo beneficiario premuoia al disponente (e non ricorrano le dette due evenienze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente. Nel detto contratto la morte del disponente non è, infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che determina solo la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario.

SUCCESSIONI – Assicurazione sulla vita – Eredi del terzo; Rif. Leg. Artt. 428, 1412 1920 e 1921 c.c.

 

autore: Ferrandi Francesca