Bullismo: condannato il MIUR anche per lite temeraria - Trib. Potenza, sent. 12 aprile 2021
Nel caso in esame, i genitori di un minore citavano in giudizio il MIUR per sentirlo condannare al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio in seguito all’aggressione avvenuta durante l’orario scolastico ad opera di altro allievo. L’aggressione sarebbe avvenuta a causa del mancato controllo da parte del personale docente e dei bidelli. In particolare, gli insegnanti non solo non avrebbero vigilato, ma non avrebbero prontamente avvisato i genitori dell’accaduto.
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Come per la personalizzazione del danno biologico, il danno morale necessita di prova anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. Il Tribunale ha evidenziato che nel caso di specie, non può infatti non tenersi conto che il minore sia stato per ben 45 minuti circa da solo senza far rientro in classe: si legge nella sentenza: “ciò è indice di quel turbamento d’animo, del dolore interiore, della vergogna di farsi vedere dall’insegnante e dagli amici di classe…”
Oltre al danno biologico, è disposto il risarcimento del danno morale, inteso come «dolore, vergogna, paura, disistima, disperazione» ai quali dovranno aggiungersi le spese legali e mille euro a titolo di lite temeraria, che viene riconosciuta quando il giudice configura un abuso dello strumento processuale a scopi meramente dilatori. (Nel caso di specie, la difesa del MIUR si è manifestata unicamente con l’eccezione di rito circa il difetto di legittimazione passiva; eccezione del tutto dilatoria, superata da decenni di univoca giurisprudenza contraria alla tesi sostenuta dal convenuto e da questi ben nota per la serialità ultradecennale delle questioni trattate. Non vi è stata alcuna richiesta di mezzi istruttori, neanche di essere abilitato a prova contraria, nessun accenno al merito della controversia; né in ordine all’an né circa il quantum debeatur né, infine, alla possibilità di formulare una offerta transattiva, anche minima, tenuto conto delle incontestabili evidenze probatorie).
Responsabilità civile - culpa in vigilando – Rif. Leg. art. 2048 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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