Patrocinio per i non abbienti nel procedimento di mediazione: sollevata questione di legittimità costituzionale. Tribunale di Palermo 17 marzo 2021
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Ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento di mediazione obbligatoria in materia di diffamazione e lesione dell’identità personale da parte di coppia di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore.
Consentita la liquidazione con oneri a carico dell’Erario allorquando l’esito della mediazione risulti infruttuoso e si renda necessario l’avvio del processo civile (i “procedimenti connessi al processo civile”), non consentita allorché la controversia si definisca in ambito mediatorio.
Manifesta illogicità ed irragionevolezza, vanificazione degli effetti acceleratori e deflattivi dell’intero sistema processuale civile, connessi all’effettività del procedimento mediatorio.
Al giudice non è consentita attività interpretativa perchè inciderebbe sulla spesa pubblica.
Non resta che sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 115/2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia- in relazione agli artt. 3, 24 e 36 Costituzione.
Rif. leg.: artt. 74, 75, 85 D.P.R. 30.5.2002, n. 115; D.Lvo. 4 marzo 2010, n. 28; art. 29 Codice Deontologico Forense.
editor: Fossati Cesare
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