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Formazione del titolo e sua azionabilità  in materia di contribuzione alle spese straordinarie dei figli là  dove il genitore onerato non vi adempia - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 febbraio 2021, n. 3835

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 febbraio 2021, n. 3835; Pres. Acierno, Rel. Cons. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.

FAMIGLIA - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - In genere - Contributo al mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Spese scolastiche e mediche - Natura – Conseguenze; Rif. Leg. Artt. 147, 148, 316bis, 337ter c.c., Costituzione.

editor: Ferrandi Francesca