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Contratto di deposito titoli: in assenza di dichiarazione di successione non sono dovuti gli interessi agli eredi - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 13 aprile 2021, n. 9670

La questione di diritto, sottoposta alla Corte, è la seguente: se, in ipotesi di divieto per la banca, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, di corrispondere agli eredi il controvalore di valori mobiliari compravenduti, appartenenti al dante causa, già titolare di un contratto di deposito, custodia ed amministrazione titoli, siano dovuti dall'intermediario bancario gli interessi agli eredi aventi causa, per tutto il tempo in cui vi era sospensione dell'obbligo di pagare detto controvalore in ragione della norma menzionata, con conseguente condotta qualificabile come inadempimento, ove il pagamento non sia avvenuto.

Venerdì, 16 Aprile 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 13 aprile 2021, n. 9670; Pres. De Chiara, Rel. Cons. Nazzincone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, il quale pone in capo ai terzi il divieto legale di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un'ipotesi inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt. 1282 e 1224 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo.


SUCCESSIONI - Imposta successione  – Interessi – Strumenti finanziari - Diritto bancario; Rif. Leg. Artt. 1282 e 1224 c.c. e D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48.

autore: Ferrandi Francesca