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Affido eterofamiliare e interesse del minore alla conservazione del legame affettivo e relazionale con i genitori - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 09 aprile 2021, n. 9456

Martedì, 13 Aprile 2021
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. Civ.,Sez. I, Ord., 09 aprile 2021, n. 9456; Pres. De Chiara, Rel. Cons. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in cui non sussistano i presupposti per la pronuncia di adottabilità devono essere adottati i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore dal Tribunale per i minorenni ex art. 330 c.c. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 5 novellato dalla L. n. 173 del 2015 che impone la convocazione del genitore affidatario o della famiglia collocataria nel giudizio di adottabilità, ma solo ove si tratti dell'affidamento eterofamiliare e non di quello preadottivo, essendo la nuova previsione legislativa, (L. n. 184 del 1983, artt. da 2 a 5) collocata all'interno del sistema normativo che si occupa di questa forma di affidamento la quale si caratterizza per offrire un sostegno temporaneo al minore privo di un ambiente familiare idoneo senza tuttavia che vengano meno i rapporti con la famiglia di origine.

ADOZIONE - Dichiarazione di adottabilità – Stato di abbandono; Rif. Leg. Art. 330 c.c., L. n. 184 del 1983 e L. n. 173 del 2015.

autore: Ferrandi Francesca