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Nomina di AdS per la vittima di "truffe affettive" su Internet - Trib. di Ravenna, sent. 4 febbraio 2021 n. 102

L'amministrazione di sostegno può pronunciarsi, nell'interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente la persona e/o il suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione (e dunque - deve ritenersi - anche con riguardo alla prodigalità).
Se, infatti, l’interpretazione più risalente includeva la prodigalità - indipendentemente dal fatto che abbia origine da una patologia -, quale causa autonoma di inabilitazione ex art. 415, comma 2, c.c., laddove originata da futili motivi quali «(…) frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare» (Cass. 19 novembre 1986, n. 6805, in Giust. civ., 1987, I, 327).
Successivamente, la giurisprudenza ha iniziato a presupporre l’esistenza di una patologia mentale in grado di esporre la persona al rischio di un danno economico.
La giurisprudenza ha progressivamente amplificato l’alveo di applicazione della misura di protezione dell’amministrazione di sostegno per potersi adattare alle singole fattispecie secondo le modalità più confacenti agli interessi dei beneficiari.
Quanto al provvedimento da adottare in ipotesi di accertata prodigalità, è stato deciso nel senso che non debba essere disposta l’inabilitazione, bensì la nomina - anche in via provvisoria da parte del G. I. del procedimento d’inabilitazione - di un amministratore di sostegno, quando si appuri che le patologie, di cui l’inabilitando sia affetto, non ne sviliscano le capacità cognitive, ma condizionino sfavorevolmente la gestione della vita quotidiana da parte dell’inabilitando medesimo.
Valeria Cianciolo

Lunedì, 12 Aprile 2021
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Ravenna
Tribunale di Ravenna, sent. 4 febbraio 2021 n. 102 – Pres. Parisi, Giud. Rel. Galante per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Atteso che la prodigalità configura autonoma causa d'inabilitazione, ai sensi dell'art. 415, comma 2°, cod. civ., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, può adottarsi la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, nell'interesse del beneficiario, anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra tale condizione.
(Nel caso di specie la famiglia si è rivolta al tribunale dopo due donazioni di 35mila e 8mila euro fatte a un certo Signor “Winston”, conosciuto dalla donna su Facebook e visto una sola volta attraverso una videochiamata, perché questi le aveva riferito di avere bisogno di aiuto, e a un tale “Patrick”, che le aveva promesso di andare a trovarla).


Amministratore di sostegno – Inabilitazione – Prodigalità – Rif. Leg. artt. 415 e 418 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria