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I trattamenti lesivi dell'incolumità  fisica o afflittivi della personalità  del minore non sono sussumibili tra i mezzi di correzione - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 07 aprile 2021, n. 13067

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 07 aprile 2021, n. 13067; Pres. De Gregorio, Rel. Pres. De Marzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In presenza di maltrattamenti, ossia di una pluralità di atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze, la coscienza e volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza non è esclusa dall'intenzione dell'agente di agire per finalità educative e correttive. La intenzione soggettiva dell'agente non è, infatti, idonee, a far rientrare nel meno grave delitto di cui all’art. 571 c.p., ciò che ne è oggettivamente escluso poichè i trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore non sono sussumibili tra i mezzi di correzione, tali essendo, per loro natura, solo quelli a ciò deputati.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – Mezzi di correzione - Diritto penale della famiglia; Rif. Leg. Artt. 571 e 572 c.p.

autore: Ferrandi Francesca