Risarcibile il rinnovato trauma arrecato ai figli adottati e abbandonati. Corte d'Appello di Genova 23.11.2015
la nota di Cesare Fossati a questa pagina
Sussiste ed è risarcibile il danno endofamiliare arrecato dal padre di minori adottati in tenera età che, dopo aver determinato il fallimento del matrimonio con la violazione dell'obbligo di fedeltà, recide ogni legame con la famiglia, si trasferisce in altra città a notevole distanza e lì mette su una nuova famiglia mettendo al mondo un altro figlio, arrecando ai primi una grave condizione di deprivazione e di abbandono.
Trattasi di danno non patrimoniale che supera la soglia della gravità della lesione di diritto costituzionalmente garantito e che può essere liquidato in via equitativa, facendo riferimento alle tabelle del danno alla persona.
Rif. Leg.: art. 30 Cost., art. 2059 c.c., art. 143 cc
editor: Fossati Cesare
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