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Dalla violazione degli obblighi che discendono dalle relazioni familiari alla risarcibilità  del danno endofamiliare, di Cesare Fossati

Nota a Corte di Cassazione Ord. 2 aprile 2021 n. 9188Corte d'Appello di Genova 29.10.2015

Sabato, 10 Aprile 2021
Dottrina | Responsabilità
Nota a Corte di Cassazione Ord. 2 aprile 2021 n. 9188 e Corte d'Appello di Genova 29.10.2015 Nota a Corte di Cassazione Ord. 2 aprile 2021 n. 9188 e Corte d'Appello di Genova 29.10.2015

L'evoluzione giurisprudenziale in tema di riconoscibilità del danno endofamiliare, collegato alla violazione di obblighi che discendono dal matrimonio, ovvero dal rapporto di filiazione, presenta i caratteri di un percorso accidentato.

La giurisprudenza prevalente per lunghi anni ha mostrato - e tuttora va detto conserva - forti resistenze a consentire l'ingresso, nel processo di famiglia, di domande diverse da quelle connesse agli status (in questo senso si veda Corte di Cassazione n. 3367/19931 e 4108/19932) ovvero all'affidamento.

Secondo siffatto orientamento restrittivo, saremmo di fronte a strumenti di reazione diversificati, sostanzialmente difformi: alla cognizione del giudice della famiglia andrebbero ricondotte le misure tipiche del diritto di famiglia: separazione, addebito della separazione, assegnazione della casa, affidamento dei figli; mentre al giudice ordinario le questioni patrimoniali e gli illeciti civili; e al giudice penale le violazioni più gravi.

Per limitare la risarcibilità di comportamenti contra ius tenuti all'interno delle mura domestiche sono stati rinvenuti nelle norme di rito i limiti all'ammissibilità: il rito ordinario, seppur con caratteri speciali, delle cause di separazione e divorzio, così come il rito camerale della crisi delle famiglie di fatto, sono stati addotti come prevalente causa di esclusione delle domande risarcitorie ivi prospettate3.

segue

1Cass., sez. I, 22.03.1993 n. 3367 in Giust. civ. Mass. 1993, 535.

2Cass. Sez. I, 06.04.1993 n. 4108 in Giust. civ. Mass. 1993, 624.

3Ha confermato l'orientamento secondo il quale le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, in quanto si tratta di cause tra le stesse parti connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte", la Corte di Cassazione 8.09.2014 n. 18870, in Foro it. 2015, 7-8, I, 2464.

autore: Fossati Cesare