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Reclamo improcedibile se l'ordinanza presidenziale reclamata è stata superata da ulteriori provvedimenti emanati nella causa di primo grado - Corte di Appello di Bologna, 12 marzo 2021

Il provvedimento della Corte d’Appello di Bologna si sofferma sulle caratteristiche del reclamo ex art. 708, comma 4 c.p.c. e sul rapporto tra interposizione del reclamo e richiesta ex art 709, comma 4 c.p.c. al G.I. di revoca e/o modifica dei provvedimenti presidenziali esprimendosi nel senso sotto indicato:
1) Il controllo esercitato in sede di reclamo deve intendersi finalizzato al solo scopo di eliminare al più presto situazioni che appaiono ictu oculi macroscopicamente ingiuste od erronee, senza possibilità di approfondimenti istruttori che porterebbero il giudice del reclamo a sostituirsi al giudice naturale di primo grado nell’indagine processuale a lui riservata.
2) La rivisitazione del provvedimento presidenziale dovrà essere condotta dalla Corte alla luce delle sole emergenze processuali in allora sottoposte al vaglio del primo giudice, così da consentire l’eventuale riscontro di improprietà nel percorso argomentativo dal medesimo seguito e/o la scorretta applicazione di principi di diritto, restando invece riservata al G.I. – in aggiunta al potere di riesaminare i provvedimenti presidenziali anche in assenza di mutamenti nelle circostanze, ex art. 709, comma 4 cpc laddove, in virtù della L. 80/2005 è stato eliminato tale presupposto -  la possibilità di revocare, modificare o integrare le determinazioni interinali al fine di meglio adeguare la regolamentazione dei rapporti economici e personali alle risultanze acquisite nella successiva fase a cognizione piena.
3) In considerazione della maggiore ampiezza dell’ambito cognitivo del G.I., non è consentita la contemporanea presenza del procedimento di reclamo innanzi alla Corte d’Appello e del procedimento di revoca/modifica innanzi al G.I. dei provvedimenti presidenziali.
Pertanto, qualora l’istanza di revoca/modifica al G.I. sia stata proposta prima della proposizione del reclamo alla Corte, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile, avendo la parte esaurito, per così dire, il proprio potere di impugnativa.
Qualora invece, proposto il reclamo alla Corte d’Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al G.I. istanza di revoca/modifica ai sensi del quarto comma dell’art. 709 cpc, la scelta della parte di adire un organo il cui ambito cognitivo è maggiore, evidenzia la volontà implicita di rinuncia al rimedio di minore portata (il reclamo ex art. 708, comma 4 cpc) che, pertanto diviene improcedibile.
Si rileva peròcome la Corte sia incorsa in una contraddizione.
Ha cioè dichiarato improcedibile il reclamo in punto a riduzione del contributo al mantenimento posto che, prima dell’udienza camerale, il reclamante aveva già richiesto la riduzione del contributo anche al G.I.
Ma ha poi esaminato nel merito la richiesta di ampliamento dei tempi di frequentazione padre/figli, rigettando il reclamo sul punto stante la rilevata “assenza di evidenti errori” nella sommaria deliberazione del Presidente allorquando il reclamante aveva avanzato la medesima richiesta anche al G.I. unitamente alla richiesta di riduzione del contributo.

Avv. Cecilia Semprini, rappresentante OndiF sezione di Ravenna

Venerdì, 9 Aprile 2021
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Processo civile | Mantenimento | Merito Sezione Ondif di Bologna
Corte di Appello di Bologna, 12 marzo 2021; Pres. Benassi, Est. Montanari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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In carenza di adeguate indicazioni normative, secondo un’interpretazione sistematica del novellato art. 708 c.p.c. (volta ad evitare una duplicazione di procedimenti aventi lo stesso oggetto), il controllo esercitato in sede di reclamo deve intendersi finalizzato al solo scopo di eliminare al più presto situazioni che appaiono ictu oculi macroscopicamente ingiuste od erronee, senza possibilità di approfondimenti istruttori che porterebbero il giudice del reclamo a sostituirsi al giudice naturale di primo grado nell’indagine processuale a lui riservata: pertanto, la rivisitazione del provvedimento presidenziale dovrà essere condotta dalla Corte di appello alla luce delle sole emergenze processuali in allora sottoposte al vaglio del primo giudice, così da consentire l’eventuale riscontro di improprietà nel percorso argomentativo dal medesimo seguito e/o la scorretta applicazione di principi di diritto, restando, invece, riservata al giudice istruttore, in aggiunta al potere di riesaminare i provvedimenti presidenziali anche in assenza di mutamenti nelle circostanze, la possibilità di revocare, modificare o integrare le determinazioni interinali al fine di meglio adeguare la regolamentazione dei rapporti economici e personali alle risultanze acquisite nella successiva fase a cognizione piena.


SEPARAZIONE - Mantenimento - Reclamo, revoca e modifica - Ordinanza presidenziale; Rif. Leg. Art. 708 e 709 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca