Coppia omosessuale. Discriminatorio non concedere il congedo parentale alla madre intenzionale - Trib. di Milano, sez. Lavoro, ord. 12 novembre 2020
Mercoledì, 7 Aprile 2021
Giurisprudenza
| Merito
| Congedi parentali
| Unioni civili
Sezione Ondif di Milano
Riconosciuto ad una donna unita civilmente ad altra donna, madre di un figlio avuto facendo ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, il diritto a fruire del concedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 151/2001, così come disciplinato dall’art. 45 del CCNL del Comparto Sanità.
Secondo il Tribunale meneghino, alla madre biologica spetta la tutela della maternità ed il congedo parentale ex art. 32, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 151/2001, mentre alla “madre intenzionale” spetta il congedo previsto per il padre lavoratore dall’art. 32, comma 1, lett. b, del medesimo decreto.
Riconosciuto anche il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alla retribuzione non percepita nel periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni che la stessa aveva dovuto richiedere, per il mancato riconoscimento del congedo parentale.
Condannato il datore di lavoro alla pubblicazione dell'ordinanza su internet.
Atti discriminatori - Coppia omosessuale - congedo parentale – Rif. Leg. Art. 32, D. Lgs. n. 150/2011
editor: Cianciolo Valeria
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