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L'obbligo legale di produrre l'accordo di divorzio viola la privacy - CEDU, 6 aprile 2021 - CASE OF LIEBSCHER v. AUSTRIA

In occasione di un divorzio consensuale il ricorrente e sua moglie, cittadini austriaci, concludevano dinanzi al tribunale della famiglia un accordo contenente una panoramica dei beni e del reddito del richiedente e regolando la divisione dei beni matrimoniali, l'affidamento e la residenza dei due figli minori e la convenzione sugli alimenti. 
Nel dicembre 2015 il ricorrente chiedeva al tribunale del registro fondiario, di iscrivere nel registro fondiario il trasferimento della sua quota di proprietà comune alla moglie divorziata e a tal fine presentava un "estratto dalla transazione del divorzio" che riproduceva solo il testo del capitolo relativa al “bene immobile”. L'estratto conteneva anche una nota del tribunale di famiglia che il documento "(conteneva) ... tutti gli accordi relativi alla proprietà immobiliare".
Secondo la legge sul registro fondiario del 1955, il registro fondiario è aperto al pubblico e può quindi essere consultato da chiunque senza restrizioni.
Il tribunale del registro fondiario ha respinto la domanda del ricorrente, affermando essenzialmente che un estratto non soddisfaceva i criteri richiesti dalla legge perché occorre esaminare in dettaglio gli allegati di una richiesta per l'accertamento della proprietà. Sulla base di un semplice estratto dell’accordo di separazione non si poteva valutare se la transazione contenesse condizioni o fatti giuridicamente rilevanti che avrebbero impedito l'iscrizione nel registro fondiario, o il cui verificarsi costituisse una condizione per l'accertamento della proprietà. 
Il ricorrente ha sostenuto che, a parte l'accordo sulla separazione dei beni immobili, la transazione per il divorzio in questione conteneva anche dati personali sensibili, come informazioni riguardanti il ​​pagamento degli alimenti, accordi di custodia dei genitori, accordi sulla separazione dei beni diversi dai beni immobili, e un elenco delle sue entrate e dei suoi beni. 
La Corte comprende la doglianza del ricorrente riguardante le accuse secondo cui, nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto interno, i tribunali austriaci non hanno tenuto debitamente conto né assicurato il pieno godimento del suo diritto alla protezione dei suoi dati personali. La Corte rileva, a tale riguardo, che il ricorrente non si è lamentato principalmente del fatto che il tribunale del registro fondiario sarebbe stato in grado di prendere visione del contenuto della transazione di divorzio, ma piuttosto della sua pubblicazione nell'archivio dei documenti pubblici, dove terzi hanno accesso illimitato al suo contenuto (si vedano i paragrafi 19 e 21 sopra). Pertanto, la Corte ritiene opportuno analizzare il caso come quello riguardante gli obblighi positivi dello Stato di garantire il rispetto effettivo della vita privata da parte delle sue autorità legislative, esecutive e giudiziarie.
La Corte ribadisce che l'articolo 8 della Convenzione richiede non solo che lo Stato si astenga da azioni che interferirebbero ingiustificatamente con il diritto alla privacy di un individuo, ma anche che dovrebbe istituire un sistema per la sua protezione e attuazione efficaci nei casi di interferenza illecita che rientri nel suo campo di applicazione. Ciò potrebbe richiedere l'adozione di misure volte a garantire il rispetto della vita privata, compresa sia la fornitura di un quadro normativo di meccanismi giudiziari ed esecutivi che proteggano i diritti delle persone sia l'attuazione, ove appropriato, di misure specifiche. Un tale sistema dovrebbe offrire la possibilità di un'efficace valutazione della proporzionalità dei casi di restrizione dei diritti di un individuo 
La Corte  ha concluso che i tribunali nazionali non hanno mai effettivamente esaminato il nocciolo della domanda del ricorrente a causa della mancanza di un esame completo della questione ossia, se l'obbligo legale di produrre la transazione di divorzio originale completa - che potrebbe servire come base per l'iscrizione nel registro fondiario e successivamente pubblicata nell'archivio documentale - era compatibile con l'effettivo godimento, da parte del richiedente, del suo diritto alla protezione dei suoi dati personali. 
I tribunali nazionali non hanno quindi rispettato il loro obbligo procedurale, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, di condurre una valutazione completa di una questione che riguarda i diritti alla privacy del ricorrente.

traduzione a cura di Valeria Cianciolo 

CEDU, 6 aprile 2021 - CASE OF LIEBSCHER v. AUSTRIA per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'articolo 8 della Convenzione richiede non solo che lo Stato si astenga da azioni che interferirebbero ingiustificatamente con il diritto alla privacy di un individuo, ma anche che dovrebbe istituire un sistema per la sua protezione e attuazione efficaci nei casi di interferenza illecita che rientri nel suo campo di applicazione. Ciò potrebbe richiedere l'adozione di misure volte a garantire il rispetto della vita privata, compresa sia la fornitura di un quadro normativo di meccanismi giudiziari ed esecutivi che proteggano i diritti delle persone sia l'attuazione, ove appropriato, di misure specifiche. Un tale sistema dovrebbe offrire la possibilità di un'efficace valutazione della proporzionalità dei casi di restrizione dei diritti di un individuo.

Divorzio - Accordi - Privacy - Rif. Leg. art. 8 CEDU

autore: Cianciolo Valeria