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Cassata la sentenza che non riconosce i danni patrimoniali al figlio naturale per un vizio di extrapetizione - Cass. Civ., Sez. III, Ord. 6 aprile 2021 n. 9255

Cass. Civ., Sez. III, ord. 6 aprile 2021 n. 9255 - Pres. Vivaldi, Cons. Rel. Scoditti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se il giudice di merito ha disatteso la domanda risarcitoria sulla base dellesclusione del nesso di causalità fra la patologia e la denegata paternità, mentre il ricorrente afferma che il risarcimento del danno patrimoniale era stato invocato sul presupposto della stessa denegata paternità, si ha un vizio processuale di extrapetizione, di mancata corrispondenza, cioè, fra la domanda basata su un determinato fatto costitutivo e la pronuncia. (Nella fattispecie sulla base del diretto accesso agli atti processuali, risultava effettivamente che il danno patrimoniale era stato dedotto sulla base del mancato apporto finanziario paterno e su tale causa petendi non vi è stata pronuncia del giudice di merito il quale ha invece ricondotto il danno alla patologia di cui soffriva il ricorrente ed una volta escluso il nesso eziologico tra quest’ultima e la denegata paternità, ha rigettato la domanda relativa al pregiudizio patrimoniale).


Paternità naturale – Processo civile – Vizio di extrapetizione – Risarcimento danni – Rif. Leg. artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria