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Truffa allo specchietto a persona anziana - Cass. Pen., Sez. II, sent. 2 aprile 2021 n. 12801

Martedì, 6 Aprile 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Capacità
Cass. Pen., Sez. II, sent. 2 aprile 2021 n. 12801 - Pres. Cervadoro; Cons. est. Sgadari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. 
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. (Fattispecie nella quale la vittima avanti negli anni, aveva subito quella che in gergo si chiama “truffa dello specchietto” che è una delle più note e frequenti frodi stradali, in cui si rischia di incorrere, soprattutto se si è anziani.)

 Truffa aggravata – Circostanze - Aggravanti comuni - Minorate difesa pubblica o privata - Età avanzata della vittima - Rif. Leg. artt. 61 n. 7 e 640 co. 1 e 2 n. 2- bis cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria