Tempestiva la domanda di disconoscimento di paternità quale questione preliminare. Corte d'Appello di Bari, 28 settembre 2018
Si ringrazia l'avv. Michela Labriola, vicedirettore rivista Osservatorio sul Diritto di Famiglia
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Nel caso di impugnazione contro il rigetto dell’azione di disconoscimento di paternità per decadenza dei termini ai sensi dell’art. 244 cod.civ. è necessario procedere alla emissione di sentenza non definitiva qualora vadano definite, dapprima, questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, attraverso il combinato disposto degli artt. 279, 2° co., 187, 2° e 3° co. e 34 c.p.c.. Il giudice di appello dispone, poi, con separata ordinanza, gli accertamenti peritali richiesti relativi all’indagine ematologica e genetica volta alla ricerca della paternità della minore.
Nel caso di specie il giudice del reclamo ha accolto l’appello del ricorrente, preliminarmente con sentenza non definitiva, rivedendo la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, circa il criterio della conoscenza del dies a quo, per la proposizione dell’azione. Il termine deve farsi decorrere dalla conoscenza delle circostanze atte a far ritenere fondata la notizia dell’adulterio della donna anche con l’ausilio di “fatti notori” ai sensi dell’art. 115 co.2 cpc .
AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ –– Decorrenza del dies a quo – Sentenza non definitiva – Prova della conoscenza dell’adulterio
Rif. Leg., artt. 279, 2° co., 187, 2° e 3° co. e 34 c.p.c., 243-bis e 244 cod.civ.
editor: Fossati Cesare
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