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Obbligo della mascherina, riammissione in classe del minore e cessazione della materia del contendere - Trib. Padova, ord. 15 gennaio 2021

Si ringrazia il Prof. Bruno Barel, Prof. ordinario di diritto internazionale privato presso l'Università di Padova e componente del Comitato Scientifico della Rivista dell'Osservatorio, per la segnalazione del provvedimento.




Il DPCM 3 novembre 2020, (recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha imposto l’uso delle mascherine ai minori senza riserve.
I giudici, come è ben dimostrato anche in questa sentenza del tribunale di Padova, si trovano sempre più spesso costretti a porre un argine a uno strumento normativo inedito, quale appunto il DPCM,
operando un ineluttabile bilanciamento tra gli interessi in contrapposizione.
Il problema sollevato in questo ultimo anno dai costituzionalisti riguarda appunto, il fatto che le principali restrizioni assunte per fronteggiare l’epidemia da covid-19, sono state introdotte nell’ordinamento attraverso il ricorso ai DPCM. Ma si può sostenere che tale fonte sia rispettosa dei valori costituzionali? O meglio, è proprio questo lo strumento più adatto per effettuare questo tipo di bilanciamento posto che si tratta di un potere normativo concentrato nelle mani del presidente del Consiglio dei ministri?
Questo è la cornice all’interno della quale si colloca l’ordinanza patavina.
Nel caso di specie, si assiste ad una collisione fra il diritto alla salute individuale di un minore affetto da asma ed impossibilitato a portare la mascherina, da un lato, e la salute di tutti gli altri alunni dall’altro: si tratta di interessi costituzionali egualmente degni di tutela da parte dell’ordinamento.
I genitori del minore ricorrono ex art. 700 c.p.c. contro l’Amministrazione scolastica che tuttavia, garantiva a fronte dell’allontanamento del bambino, la possibilità di seguire le lezioni con la didattica a distanza.
Al di là delle eccezioni di incompetenza sollevate dalla controparte, preme rimarcare che a fronte dell’esibizione dei certificati medici attestanti l’impossibilità per il minore di indossare la mascherina chirurgica e della conseguente riammissione in classe per seguire le lezioni in presenza, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Valeria Cianciolo

 

Sabato, 3 Aprile 2021
Giurisprudenza | covid-19 | Merito Sezione Ondif di Padova
Trib. Padova, ord. 15 gennaio 2021 – Giud. Marzella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
La riammissione dell’alunno alla didattica in presenza a seguito dell’esibizione di certificati medici, comporta cessazione della materia del contendere.
 
COVID 19 - Mascherine - minore - cessazione materia del contendere – Rif. Leg. DPCM 3 novembre 2020, (misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19); art. 700 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria