
La sopravvenienza di figli in capo all'adottante non comporta la revoca dell'adozione di persona maggiorenne- Trib. Roma, sent. 20 luglio 2020
Secondo i giudici capitolini, la nascita di figli dell'adottante successivamente all'adozione di maggiorenne non rappresenta un evento sopravvenuto «idoneo ad incidere sulla validità dell'atto compiuto oggetto di verifica giudiziale costitutiva di status».
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La valida costituzione del vincolo adottivo in presenza dei presupposti normativamente previsti, come giudizialmente accertati, non può essere inficiata dalla successiva venuta meno di un requisito di validità (nella specie, la sopravvenienza di figli minori). Né tale evento sopravvenuto può portare alla revoca dell'adozione, in quanto, successivamente alla pronuncia, l'adottando acquisisce non soltanto diritti patrimoniali e successori, ma un nuovo status - di cui l'anteposizione del cognome dell'adottante al proprio rappresenta l'indice più evidente ed il segno della sua appartenenza alla famiglia dell'adottato- che, nel bilanciamento con gli interessi di carattere eminente patrimoniale e successorio della prole successivamente venuta alla vita, non può soccombere come invece, legittimamente, prima dell'adozione. Adozione di persona maggiorenne – Donazione - Revoca – Esclusione – sopravvenienza di figli - Rif. Leg. art. 291, 305, 306, 307, 308 e 803 cod. civ.
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