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Escluso il riesame in caso di dichiarazione di estinzione del procedimento di divorzio per mancata comparizione delle parti - Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 aprile 2021 n. 9189

L’ordinanza concerne un procedimento di divorzio, dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti dal giudice delegato per lo svolgimento dell’udienza presidenziale. Contro tale decisione veniva proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, poiché si sarebbe dovuto procedere con reclamo al Collegio, ex artt. 178 co. 2 e 308 cod. proc. civ.: infatti, il giudice delegato, ovvero il presidente, non può mai esercitare il ruolo di giudice monocratico, «attesa la riserva di trattazione e decisione collegiale», ex art. 50-bis cod. proc. civ..
Il ricorrente denunciava agli Ermellini l’abnormità del provvedimento di estinzione adottato, in quanto il giudice delegato avrebbe esercitato per l’appunto un provvedimento che esula dalla sua “potestas iudicandi”, poiché la mancata comparizione non può essere equiparata alla rinuncia agli atti del giudizio.
Per la Suprema corte, se si ha un provvedimento emesso da un giudice privo della potestà di definire il giudizio, come nel caso in esame, il rimedio previsto è il reclamo ex art.  307 co. 4 cod. proc. civ..
Deve ritenersi altresì, escluso anche il riesame, mezzo di impugnazione riservato ai provvedimenti urgenti e temporanei nell’interesse della prole dei coniugi, con esclusione di quelli a contenuto diverso, che trovano rimedio attraverso il reclamo proposto davanti al Tribunale in composizione collegiale.
Valeria Cianciolo
 

Sabato, 3 Aprile 2021
Giurisprudenza | Processo civile | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 aprile 2021 n. 9189 – Pres. De Chiara, Cons.  Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il reclamo alla Corte d’Appello è limitato ai provvedimenti indicati dal 3 comma dell’art. 708 c.p.c ovvero quelli “temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, con esclusione di quelli di natura diversa, a contenuto processuale, per il quale rimane applicabile il rimedio del reclamo in Tribunale in composizione collegiale di primo grado.


Divorzio – Riesame – Rif. Leg. art. 708 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria