Espulsione dello straniero e tutela delle relazioni familiari - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 29 marzo 2021, n. 11777
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Ai fini dell'espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza, oltre alla verifica della insussistenza di una delle condizioni impeditive di cui all'art. 19 T.U. imm., deve valutare comparativamente le esigenze poste a fondamento del provvedimento, ossia la riduzione della popolazione carceraria, mediante l'allontanamento dei condannati non aventi titolo per soggiornare sul territorio nazionale, con le contrapposte esigenze di tutela della loro incolumità e salute o delle loro relazioni familiari, queste ultime da apprezzare con particolare riguardo alle necessità di cura di figli minori conviventi, anche se di nazionalità non italiana.
RAPPORTI FAMILIARI – Figli minori - Immigrazione - Sicurezza pubblica - Libertà di circolazione e soggiorno; Rif. Leg. Art. 8 CEDU, art. 16, comma 6, e 19 T.U. imm.
editor: Ferrandi Francesca
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