Possibile il recupero dei tempi di visita del figlio persi per ragioni oggettive - App. Cagliari, ord. 7 agosto 2020
Al fine di assicurare il rispetto del preminente interesse del minore alla continuità affettiva nei confronti del genitore non collocatario e dare così attuazione al principio di bigenitorialità, la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto il reclamo del padre, sostenendo che i giorni persi per effetto della pandemia possano essere recuperati gradualmente, sia prolungando il periodo di vacanza del figlio presso il padre, sia aumentando di uno o due giorni i periodi di permanenza con lo stesso.
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Il mancato esercizio, per ragioni oggettive, del diritto di visita del figlio minore, non esclude che il genitore non collocatario possa recuperare gradualmente i tempi di visita persi con il proprio figlio, indispensabili per la costruzione e per il mantenimento di un rapporto pieno e completo sotto tutti gli aspetti, in attuazione del principio di bigenitorialità.
Diritto di visita – Minore – Collocamento – Rif. Leg. art. 337 ter c.c.
editor: Cianciolo Valeria
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