Gli acquisti compiuti dai coniugi prima del 1975 cadono in comunione legale - Cass. Civ., Sez. II, ord. 19 marzo 2021, n. 7872
L'ordinanza conferma un orientamento già ribadito dalla Cassazione affermando ancora una volta che con riguardo alle famiglie costituite prima della data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, e rispetto ai beni acquistati da uno dei coniugi dopo tale data e prima della scadenza del termine assegnato per l'espressione di una volontà contraria al regime di comunione legale (15 gennaio 1978), siffatta comunione si verifica "ex nunc", a partire da detta scadenza, in mancanza di quella volontà contraria, e, pertanto, include i beni medesimi solo se e nei limiti in cui si trovino ancora nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati (restando conseguentemente validi ed operanti eventuali precedenti atti di disposizione).
Vi è da aggiungere, sebbene questo profilo non venga affrontato dall'ordinanza, che il 2 e il 3 comma dell'art. 228, L. n. 151/1975 vanno letti e interpretati congiuntamente: il senso delle disposizioni non è tanto quello di offrire ai coniugi di estendere, con il passaggio al nuovo regime patrimoniale, la comunione ai beni acquistati in precedenza (tale effetto, ex se, sarebbe stato comunque assicurato dalla disciplina di cui all'art. 210 c.c. anche in assenza del 2° co. dell'art. 228, L. n. 151/1975 ), ma piuttosto quello di offrire ai coniugi la possibilità di conseguire tale effetto senza oneri di carattere fiscale e con regime tariffario agevolato nei confronti dei professionisti coinvolti nel negozio matrimoniale (3° co. dell'art. 228, L. n. 151/1975), eguagliando, così, in termini effettivi le posizioni delle famiglie costituite prima e dopo la riforma.
Tale pattuizione dei coniugi costituisce, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, una donazione indiretta, come tale soggetta a collazione da parte del coniuge beneficiario ed a revoca ai sensi dell'art. 64 l. fall.
Valeria Cianciolo
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Quanti erano già uniti in matrimonio alla data di entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151 - salva l'ipotesi in cui sia stato dato espresso dissenso anche da uno solo dei coniugi, nei confronti del regime della comunione legale - sono soggetti alla nuova disciplina del regime della comunione legale dei beni unicamente a decorrere dal 16 gennaio 1978. Oggetto della comunione, peraltro, per costoro, sono non solo gli acquisti compiuti dagli sposi congiuntamente o disgiuntamente successivamente al 15 gennaio 1978, ma anche quelli anteriori, posti in essere nel periodo 21 settembre 1975-15 gennaio 1978, purchè ancora nel patrimonio del coniuge acquirente (e rimangono, conseguentemente, validi ed operativi eventuali precedenti atti di disposizione, su quei beni, posti in essere dal coniuge che aveva proceduto al loro acquisto, senza l'intervento dell'altro.
Comunione legale - Disciplina transitoria regime patrimoniale della comunione legale -Rif. Leg. artt. 215 - 230 Legge 19 maggio 1975, n. 151
editor: Cianciolo Valeria
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