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Minore con handicap abbandonata in macchina. Non riconosciute le attenuanti generiche ai genitori - Cass. Pen., Sez. V, sent. 24 marzo 2021 n. 11403

Cass. Pen., Sez. V, sent. 24 marzo 2021 n. 11403 - Pres. Miccoli, Cons. Rel. Calaselice per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo.
Nel caso di specie, in merito al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti, gli imputati avevano rese dichiarazioni contraddittorie in ordine alle ragioni dell’allontanamento dall’auto mettendo in pericolo la minore abbandonata in auto e a rischio di malore per un colpo di calore o disidratazione.

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche - Giudizio di fatto - Discrezionalità - Motivazione – Limiti - Rif. Leg. art. 591 cod. pen.;  artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

autore: Cianciolo Valeria