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Sulla trasformazione dell'originario sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario - Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 22 marzo 2021, n. 8020

Nel caso di specie, la Corte di appello di Napoli aveva rilevato come alla madre dell'attore (nuora della sorella del fondatore del sepolcro) non spettasse il diritto ad essere tumulata nella tomba di famiglia, non rilevandosi alcun rapporto di consanguineità della stessa con il fondatore del sepolcro, nè avendo l'attore fornito la prova della sopravvivenza della sorella del fondatore a tutti i fratelli, con la conseguente mancata prova della trasformazione dell'originario sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario.
Secondo il ricorrente, invece, i giudici di secondo grado avevano erroneamente condizionato il diritto della defunta madre di essere tumulata nel sepolcro familiare alla prova della premorienza di tutti i fratelli della sorella del fondatore del sepolcro, atteso che la madre dell'odierno ricorrente doveva ritenersi direttamente titolare del diritto ad essere sepolta nella tomba familiare in ragione del proprio legame di familiarità (rettamente inteso) con il fondatore del sepolcro.
Con la presente sentenza, la Cassazione ricorda come lo ius sepulchri (diritto di natura reale che garantisce al suo titolare, in caso di decesso, la prerogativa di ottenere sepoltura nella tomba familiare) origina da una duplice fonte di legittimazione, dovendo distinguersi, dal sepolcro ereditario destinato alla circolazione secondo le regole proprie del diritto ereditario, il sepolcro gentilizio, che attribuisce il diritto alla sepoltura ai soli titolari istituiti dall'originario fondatore o, in mancanza, ad esso legati da uno specifico rapporto di consanguineità (iure sanguinis); mentre il diritto al sepolcro iure haereditario è acquistabile (come indicato) secondo le norme del diritto ereditario, la prerogativa sepolcrale originata iure sanguinis rappresenta una prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, nè inter vivos, nè mortis causa, che nasce per volontà dell'originario fondatore (o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello) e si estingue con il decesso del titolare, salva la trasformazione del sepolcro, al momento della sopravvivenza dell'ultimo legittimato, da sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario.
Francesca Ferrandi

 

Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 22 marzo 2021, n. 8020; Pres. Scrima, Rel. Cons. Dell’Utri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In mancanza di una specifica disposizione del fondatore, lo ius sepulchri d'indole gentilizia dev'essere riconosciuto ai parenti a quello più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte; tale diritto, infatti, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine conforme al sentimento comune e alle esigenze di culto e di pieta per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto.

SUCCESSIONI – Diritto al sepolcro - Sepolcro iure haereditario; Rif. Leg. R.D. n. 1880 del 1942, art. 71; D.P.R. n. 803 del 1975, art. 93, e D.P.R. n. 285 del 1990, art. 94.

autore: Ferrandi Francesca