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L'art. 21-ter ord. pen. consente sempre il diritto di visita al figlio portatore di handicap grave - Cass. Pen, Sez. I, sent. 22 marzo 2021 n. 10954

Cass. Pen, Sez. I, sent. 22 marzo 2021 n. 10954 - Pres. Centofanti, Cons. Rel. Di Giuro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di ordinamento penitenziario, l'autorizzazione alla visita al figlio minorenne portatore di handicap grave, prevista dall'art. 21-ter ord. pen., può essere concessa più volte e, ai fini del rilascio dell'autorizzazione successiva alla prima, non è richiesto l'aggravamento delle condizioni di salute del medesimo ma occorre che l'autorità competente effettui un bilanciamento tra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto e, tenendo conto delle situazioni di sicurezza, accerti, caso per caso, motivando adeguatamente, l'interesse del portatore dell'handicap, lo spessore del suo rapporto con il congiunto detenuto, la frequenza e la fruttuosità delle visite.

Ordinamento penitenziario - visita al figlio minorenne portatore di handicap grave -  Rif. Leg. art. 21-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
 

 

autore: Cianciolo Valeria