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Deve essere risarcito il minore che cade mentre scende le scale dell'edificio scolastico - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 17 marzo 2021, n. 7410

Nel caso di specie, i genitori esercenti la potestà sul figlio minore si erano visti rigettare, anche in sede di appello, la domanda avanzata nei confronti dell'Istituto scolastico a cui il figlio era iscritto, ed avente oggetto la condanna al risarcimento dei danni cagionati a se stesso dal minore cadendo mentre scendeva le scale del piano dell'edificio in cui era ubicata la sua aula.
Francesca Ferrandi

Lunedì, 22 Marzo 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Minori | Processo civile | Scuola
Cass. Civ., Sez. III, Sent., 17 marzo 2021, n. 7410; Pres. Frasca, Rel. Cons. Olivieri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È ravvisabile un inadempimento dell'Istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, in quanto l'alunno permanga nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione: tale circostanza fattuale è presunta finchè l'allievo si trattiene entro il plesso scolastico o nelle sue pertinenze, mentre può estendersi anche là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalle sue pertinenze, se venga in concreto accertato che lo stesso non era stato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell'insegnate od altro dipendente scolastico.

MINORI – Scuola -  Responsabilità civile genitori, tutori, precettori e maestri d'arte - Prova in genere in materia civile - Onere della prova – Processo civile; Rif. Leg. Artt. 1218 e 2697 c.c.

autore: Ferrandi Francesca