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Addebito della separazione se dai messaggi si evince il tradimento. Tribunale di Pavia 10 marzo 2021

Nel caso di mancato, concreto interesse a tutelare i minori dal conflitto separativo, ritenendo preoccupante la richiesta di una madre di chiamare a testimoniare i figli minorenni contro il padre, il Collegio ritiene opportuno in base ai poteri officiosi, avviare un monitoraggio del nucleo familiare e dei minori seppur in regime di affido condiviso, anche in previsione di eventuali diverse decisioni qualora la situazione non si rassereni nel procedimento di divorzio, invitando al contempo i genitori ad avviare un percorso di mediazione familiare.

Rilevanti e utilizzabili i messaggi corredati di screenshot scambiati tra i coniugi, da cui si evince la confessione del tradimento da parte della moglie unitamente alla formulazione delle scuse verso il marito che non vengono in alcun altro modo giustificate.

Tribunale di Pavia, Est. Bellegrandi, sentenza 10.03.2021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ obiettivamente preoccupante per il Collegio, che una madre chieda di chiamare a testimoni contro il padre i figli minorenni.

Se nessuno dei due genitori manifesti concreto interesse a tutelare i minori dal conflitto separativo, il Collegio pur non ritenendo di ammonirli, ritiene opportuno grazie ai propri poteri d’ufficio, in caso di necessità, tutelare i soggetti minori e porre direttamente il nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali competenti, affinchè venga avviato un monitoraggio della situazione dei figli, anche in previsione di eventuali diverse decisioni, qualora la situazione non si rassereni, nel futuro procedimento di divorzio. I genitori vengono anche invitati a seguire un percorso di mediazione familiare, per una migliore modalità di comunicazione e per decidere insieme le linee educative relative ai minori.

In ordine all’addebito reciprocamente richiesto, i testi proposti dalle parti, tenuto conto delle loro relazioni con le parti medesime ed anche delle relazioni reciproche tra i testi stessi, appaiono quasi tutti scarsamente attendibili;

Non avendo provato nulla parte ricorrente relativamente a condotte del marito contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio ed essendosi limitata a reiterare soltanto generiche affermazioni così come generici erano i relativi capitoli di prova, va decisamente rigettata la domanda di addebito della separazione al marito richiesta dalla moglie.

Riguardo invece alla richiesta di addebito del marito nei confronti della moglie, a detta del Collegio, sono ritenuti invece utilizzabili i messaggi telefonici tra le parti, corredati dagli screenshot telefonici.

Viene ritenuto inoltre troppo generico il disconoscimento effettuato dalla ricorrente che peraltro, in nessun punto degli atti di causa spiega perché tali messaggi non dovrebbero essere a lei riferibili, né si preoccupa quanto meno di affrontare, fornendo una interpretazione diversa, il significato dell’ammissione del tradimento e delle scuse formulate al coniuge.

Il Collegio ritiene pertanto che, alla luce dei messaggi più che delle contorte deposizioni di testi poco attendibili, si debba addebitare la causa della separazione al tradimento confessato dalla ricorrente al marito, momento coincidente con l’allontanamento del marito da casa, o quanto meno con la decisione di non farvi più ritorno.

 

 

* Si ringrazia l’avv. Lucia Elsa Maffei – Presidente sez. di Matera e componente comitato di redazione della Rivista nazionale ONDIF

autore: Fossati Cesare