Trasmissione ereditaria del "diritto al sepolcro" - Consiglio di Stato, Sez. I, parere, 15 febbraio 2021, n. 194
La volontà del coniuge superstite di scegliere e di trasferire il luogo di sepoltura del congiunto defunto può trovare limite soltanto nella diversa volontà espressa dal "caro estinto".
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Nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette, nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, nel sepolcro c.d. gentilizio o familiare (la distinzione, risalente al diritto romano, tra sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio è tuttora accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza), lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del fondatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa.
autore: Ferrandi Francesca
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