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La Kafalah costituisce affido consensuale omologato equivalente alla nostra adozione speciale. Tribunale per i minorenni di Brescia, 5 febbraio 2021

Mercoledì, 17 Marzo 2021
Giurisprudenza | Affido familiare | Adozione | Merito
Tribunale per i Minorenni di Brescia, Est. Allegri, sentenza del 5.02.2021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Domanda di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L.184/83

Affido di minore attuato attraverso l'istituto di diritto islamico della Kafalah, stilato con atto notarile in Tunisia, allo scopo di consentire le cure adeguate per una grave patologia, non altrettanto curabile nello stato di provenienza.

La ricorrente, zia della minore, aveva in principio ottenuto la nomina di tutore dal Giudice Tutelare, ma difficoltà col tempo si erano create in relazione alla possibilità di usufruire di congedi parentali.

La richiesta di trascrizione dell'atto di affido era stata rigettata dall'Ufficiale dello Stato Civile perché non contemplata.

Il Tribunale minorile accoglie la domanda ritenendo ricorrenti i presupposti di cui all'art. 44 L.184/83.



Rif. Leg.: art. 44 lett.d) L.184/83; L.104/92; artt. 65-66 L.218/95; art. 57 L.184/83



* Si ringrazia l'Avv. Mara Biaggio, associata Ondif Brescia, per la segnalazione del provvedimento


Il link alla nota di Cesare Fossati nella sezione dottrina



autore: Fossati Cesare