Risarcimento del danno morale a carico della struttura medica che non informa i genitori sulle gravi malformazioni del figlio - Cass. civ., Sez. III, ord. 16 marzo 2021 n. 7385
Martedì, 16 Marzo 2021
Giurisprudenza
| Diritto alla salute
| Diritti della persona
| Aborto
| Legittimità
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Il sanitario curante che accerti l'esistenza, a carico della gestante, di una patologia tale da poter determinare l'insorgenza di gravi malformazioni a carico del nascituro, è tenuto ad informare la donna di tale situazione e della possibilità di svolgere indagini prenatali, benché rischiose per la sopravvivenza del feto, onde consentire l'esercizio della facoltà di procedere all'interruzione della gravidanza.
In materia di responsabilità del medico per inadempimento del dovere di informare la gestante circa lo stato di salute del feto, in considerazione dell'insieme dei doveri che la legge pone in capo al padre nei confronti del figlio, va riconosciuto anche in suo favore - benché egli assuma, nel contratto tra la donna ed il professionista, la posizione di terzo - il diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata possibilità di esercizio, da parte della donna, della facoltà di interruzione anticipata della gravidanza.
Obbligo di informazione a carico del medico - Facoltà di procedere all'interruzione della gravidanza - Diritto al risarcimento del danno – Rif. Leg. artt. 1223, 1226, 2056, 2697, 2727, 2729 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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