L'induzione ad un matrimonio forzato rientra fra i seri motivi di carattere umanitario - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 05 marzo 2021, n. 6228
L'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 286 del 1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni od accordi internazionali; ciononostante, non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano od impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione. Nel caso di specie è indubbio che vi sia stata una forte limitazione alla libertà di autodeterminazione attraverso l’induzione ad un matrimonio forzato.
editor: Ferrandi Francesca
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