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Avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo non è proponibile il ricorso per cassazione - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 04 marzo 2021, n. 6053

Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 04 marzo 2021, n. 6053; Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e dell'idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l'ordinanza presidenziale

autore: Ferrandi Francesca