La Cassazione ritorna sul tema della convivenza e dell'assegno di mantenimento - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 04 marzo 2021, n. 6051
In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. La Corte d’Appello è giunta alla conclusione che la convivenza era caratterizzata da stabilità sulla base di una serie di elementi (fra cui la lunga durata di detta convivenza).
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La convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.
autore: Ferrandi Francesca
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