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L'assegno di mantenimento non spetta alla moglie che rifiuti offerte di lavoro troppo umili rispetto al suo titolo di studio - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 04 marzo 2021, n. 5932

Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 04 marzo 2021, n. 5932; Pres. Scotti, Rel. Cons. Nazzicone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale; donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.

autore: Ferrandi Francesca