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Mutamento di sesso e riattribuzione anagrafica per la disforia di genere. Tribunale di Macerata 25 febbraio 2021

Si ringrazia l'avv. Arianna Del Re, associata Ondif della sezione di Rieti

Sabato, 6 Marzo 2021
Giurisprudenza | Diritti della persona | Merito Sezione Ondif di Macerata
Tribunale di Macerata, Est. Capotosto, sentenza 25.02.2021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Macerata 25 02 21 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Procedura per la riassegnazione ormonale, psicologica, anagrafica, chirurgica del sesso e del genere in caso di disforia.

Richiesta di autorizzazione al trattamento medico chirurgico necessario ad adeguare i caratteri sessuali esteriori alla propria identità di genere.

La consulenza tecnica ha confermato la diagnosi di disforia di genere di natura primitiva e definitiva, seria e univoca la decisione di cambiarei carateri sessuali.

L'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare al richiedente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, permettendogli così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità, con la possibilità di garantirgli una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.

E' del pari necessaria la riattribuzione anagrafica: gli elementi raccolti forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di cambiare genere e sesso; sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.

Rif. Leg.: L.164/1982; D.Lgs 150/2011

 

De iure condendo, si renderebbe opportuno coinvolgere il legislatore in una riforma del procedimento, fermo da quarant'anni. Il mutamento di sesso non è materia di volontaria giurisdizione, bensì contenzioso civile, collegiale, con tutti i limiti che ne conseguono, anche economici (contributo unificato, registrazione della sentenza), ma soprattutto in termini di tempo (già da soli, i termini dalla citazione alla prima udienza fanno perdere mesi preziosi per soggetti che sono in terapia ormonale, ed eventuali termini per memorie 183 cpc e 190 cpc dilatano all'inverosimile le tempistiche. Vi sono Tribunali sensibili alla problematica, come quello di specie, capaci di recepire queste esigenze, riducendo al minimo gli adempimenti, ma non tutti lo sono.

*Si ringrazia l'avv. Arianna Del Re, associata Ondif del Foro di Rieti.

autore: Fossati Cesare