Adozione. Necessaria la presenza di due difensori per ciascun genitore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 marzo 2021 n. 6247
Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione - è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore.
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La Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: in tema di procedimento per lo stato di adottabilità del minore la posizione di ciascun genitore risulta in sè stessa potenzialmente diversa da quella dell’altro, dandosi così luogo ad una situazione di conflitto di interessi virtuale. Ne consegue che la nomina del difensore d’ufficio deve procedere attraverso l’indicazione di altrettanti difensori a pena di nullità delle attività processuali svolte dal giudice nel contraddittorio con un unico difensore portatore della difesa di due posizioni in conflitto.
Adozione – Difensore – Figli – Conflitto di interesse – Rif. Leg. art. 10 Legge 4 maggio 1983 n. 184
editor: Cianciolo Valeria
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