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Sଠal risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione" richiesto dalla nipote per la perdita della nonna - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 25 febbraio 2021, n. 5258

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 25 febbraio 2021, n. 5258; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Scoditti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poichè la "società naturale", cui fa riferimento l’art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

editor: Ferrandi Francesca