Le spese accessorie necessitano di un titolo specifico. Giudice di Pace di Verona, 14 dicembre 2020
Si ringrazia l'avv. Barbara Maria Lanza, responsabile Ondif regione Veneto
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L’ufficio del Giudice di Pace di Verona ha ritenuto fondata l’opposizione ad un precetto con il quale veniva richiesto il rimborso di spese accessorie sostenute da un genitore per la baby-sitter. Premette l’autorità giudiziaria di aderire all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione per cui le sentenze e i provvedimenti giurisdizionali non costituiscono titolo esecutivo rispetto al rimborso delle spese accessorie che in tali casi si riferiscono ad un credito incerto ed illiquido. In particolare è stato precisato che le spese di baby-sitter, pur essendo ricomprese tra le voci di spesa extrascolastiche hanno un carattere accessorio perché destinate a sopperire spazi di assistenza per il minore al di fuori dell’orario scolastico. Tuttavia qualora l’impegno lavorativo mensile corrisponda a quello di uno stipendio medio mensile di un normale lavoratore, il rimborso richiesto non può essere ricondotto alle voci di spesa accessorie intese nel senso comune del termine per di più non concordate tra i genitori.
editor: Fossati Cesare
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